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AGGIORNAMENTO 2025

L'elenco dei gestori della crisi da sovraindebitamento

D.M. 202/2014

Il D.M. 202/2014 ha istituito il  Registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento e il relativo Elenco dei gestori

Il D.M. 202/2014 ha istituito presso il Ministero della Giustizia il Registro degli organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato.
Il registro contiene anche l'Elenco dei gestori della crisi da sovraindebitamento.
Il registro degli organismi e l'elenco dei gestori sono pubblici e la gestione avviene con modalità informatiche.
Il Ministero della Giustizia disciplina i requisiti e le modalità di iscrizione nel registro, la formazione dell'elenco degli iscritti e la sua revisione periodica, la sospensione e la cancellazione.

Requisiti per l'iscrizione nell'Elenco dei gestori della crisi da sovraindebitamento
Art. 4, comma 5 e 6

I requisiti per ottenere l'iscrizione sono:
a) il possesso di laurea magistrale, o di titolo di studio equipollente, in materie economiche o giuridiche;
b) il possesso di una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di perfezionamento universitari ( art. 16 DPR 162/82) di durata non inferiore a duecento ore nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore. I corsi di perfezionamento sono costituiti con gli insegnamenti concernenti almeno i seguenti settori disciplinari: diritto civile e commerciale, diritto fallimentare e dell'esecuzione civile, economia aziendale, diritto tributario e previdenziale;
c) nello svolgimento presso uno o più organismi, curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere i
compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore a norma dell'articolo 15 della legge, di un periodo di tirocinio, anche in concomitanza con la partecipazione ai corsi di cui alla lettera b), di durata non inferiore a mesi sei che abbia consentito l'acquisizione di competenze mediante la partecipazione alle fasi di elaborazione ed attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato fallimentare omologati, di verifica dei crediti e di accertamento del passivo, di amministrazione e di liquidazione dei beni.
Per gli iscritti agli albi degli avvocati, dei notai e dei dottori commercialisti ed esperti contabili la durata dei corsi è di quaranta ore.  
I medesimi professionisti non sono obbligati ad effettuare il tirocinio.

Categorie professionali interessate
Art. 4, comma 5 e 6

Possono ottenere l'iscrizione:
a) i soggetti in possesso di laurea magistrale, o di titolo di studio equipollente, in materie economiche o giuridiche che abbiano frequentato un corso di 200 ore ed effettuato il prescritto tirocinio;
b) gli iscritti agli albi degli avvocati, dei notai e dei dottori commercialisti ed esperti contabili che abbiano frequentato un corso di 40 ore.

Obblighi formativi iniziali
Art. 4, comma 5 e 6

Il possesso di una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi universitari di perfezionamento (art. 16 DPR 162/82) di durata non inferiore a duecento ore. Per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei notai e dei dottori commercialisti ed esperti contabili la durata dei corsi di formazione è di quaranta ore

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Ulteriori requisiti per l'iscrizione nell'elenco

Art. 4, comma 8

 

Il richiedente l'iscrizione deve possedere i seguenti requisiti di onorabilità:
a) non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
c) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:
   1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
   2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché dall'articolo 16 della legge;
   3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
   4) alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
d) non avere riportato una sanzione disciplinare diversa dall'avvertimento.

Aggiornamento biennale obbligatorio
art. 4, comma 5, lett. d)

Costituisce condizione per il mantenimento dell'iscrizione l'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale di durata complessiva non inferiore a quaranta ore, acquisito presso uno degli ordini professionali ovvero presso una università pubblica o privata.

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Modalità e tempi di iscrizione

L'iscrizione del gestore nell'Elenco ministeriale avviene tramite l'O.C.C. al quale il gestore stesso abbia dichiarato la disponibilità a svolgere le funzioni di gestione della crisi.
Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro trenta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della domanda. La richiesta di integrazione della domanda o dei suoi allegati è ammessa per una sola volta e sospende il predetto termine per un periodo non superiore a trenta giorni. La mancata adozione del provvedimento di iscrizione nei termini di cui al presente comma equivale al diniego di iscrizione.

Normativa

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