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AGGIORNAMENTO 2025

L'elenco degli esperti per la composizione negoziata della crisi d'impresa

Art. 13 D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)

Presso le sedi regionali delle Camere di Commercio è istituito l'elenco degli esperti indipendenti da cui attingere per la nomina della nuova figura del Negoziatore della crisi d'impresa.

L'articolo 13 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, introdotto con D.Lgs. 14/2019, ha disposto l’istituzione di una piattaforma telematica nazionale attraverso la quale l'imprenditore commerciale o agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa, può richiedere la nomina dell'esperto abilitato al fine di effettuare la 'Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa'.
La piattaforma è gestita dal sistema delle camere di commercio, per il tramite di Unioncamere, sotto la vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico.

D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)

Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa
Art. 12

L'imprenditore commerciale e agricolo può chiedere la nomina di un esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, quando si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.
L'esperto agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una
soluzione per il superamento delle condizioni di crisi anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa.

Categorie professionali interessate
Art. 13, comma 3

Possono ottenere l'iscrizione:
- avvocatidottori commercialisti ed esperti contabili iscritti da almeno cinque anni all'albo che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa;
- consulenti del lavoro iscritti da almeno cinque anni all'albo che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati.
Possono inoltre essere inseriti nell'elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.

Obblighi formativi
Art. 13, comma 4 / Decreto dirigenziale Ministero della Giustizia 28/09/21, Sezione IV

L'iscrizione all'elenco è subordinata al possesso della specifica formazione prevista alla Sezione IV del decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28/9/21 di durata non inferiore a 55 ore.

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Domanda di iscrizione nell'elenco

Art. 13, comma 5

La domanda di iscrizione all'elenco è presentata agli ordini professionali di appartenenza per i professionisti richiedenti iscritti in albi e, per gli altri soggetti, alla camera di commercio del capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di
Bolzano competente per il luogo di residenza.
La domanda è corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di formazione, di un'autocertificazione attestante l'assolvimento degli obblighi formativi e di un curriculum vitae, a sua volta oggetto di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione, valutabile all'atto della nomina come titolo di preferenza.
Ciascun ordine professionale, valutata la domanda e verificata la completezza della documentazione allegata, comunica alla camera di commercio del capoluogo della regione in cui si trova o alla camera di commercio delle province autonome di Trento e di Bolzano, i nominativi dei professionisti in possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 4, unitamente a una scheda sintetica contenente le informazioni utili alla individuazione del profilo dell'esperto, per l'inserimento nell'elenco.
La comunicazione avviene con cadenza annuale.
Le camere di commercio, ricevute le comunicazioni di competenza degli ordini professionali, provvedono senza indugio all'aggiornamento dell'elenco unico.

Tenuta e aggiornamento dell'elenco
Art. 13, comma 5

Gli ordini professionali e le camere di commercio designano i responsabili della formazione, della tenuta e dell'aggiornamento dei dati degli
iscritti all'elenco unico e del trattamento dei dati medesimi nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del codice in materia di protezione dei dati personali.
I responsabili accertano la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti secondo quanto previsto dall'articolo 71 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
I consigli nazionali degli ordini professionali disciplinano con regolamento le modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli ordini professionali e comunicati alle camere di commercio per la formazione dell'elenco.
Gli ordini professionali comunicano tempestivamente alle camere di commercio l'adozione, nei confronti dei propri iscritti, di sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dai singoli ordinamenti nonchè l'intervenuta cancellazione dei professionisti dagli albi professionali di
appartenenza perchè vengano cancellati dall'elenco. Le camere di commercio, ricevute le comunicazioni di competenza degli ordini
professionali, provvedono senza indugio all'aggiornamento dell'elenco unico; esse curano direttamente l'aggiornamento dei dati dei soggetti iscritti e provvedono alla loro tempestiva cancellazione ove sia intervenuta una causa di ineleggibilità ai sensi dell'articolo 2382 del codice civile.

Normativa

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