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AGGIORNAMENTO 2025

L'albo dei gestori della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Art. 356 D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)

I tribunali possono assegnare gli incarichi esclusivamente attingendo ai soggetti iscritti all'Albo

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, introdotto con D.Lgs. 14/2019 e recentemente modificato dal D.Lgs. 136/2024, dispone l’istituzione di un Albo unico nazionale dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese.
A partire dal 1 aprile 2023 i tribunali possono assegnare gli incarichi esclusivamente attingendo ai soggetti iscritti all'Albo (circolare Ministero della Giustizia n. 0001800.V del 04/01/2023).

D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)

Istituzione dell'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza ai sensi
Art. 356, comma 1

Presso il Ministero della Giustizia è istituito un elenco dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza.
Il Ministero della Giustizia esercita la vigilanza sull'attività degli iscritti all'albo.

Categorie professionali interessate
Art. 356, comma 2

Possono ottenere l'iscrizione:
a) gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti
del lavoro;
b) gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in
possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera a), e, in tal caso, all'atto dell'accettazione
dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;
c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o
società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei
loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

Obblighi formativi iniziali
Art. 356, comma 2

Il possesso di una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi universitari di perfezionamento (art. 16 DPR 162/82) di durata non inferiore a duecento ore. Per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro la durata dei corsi di formazione è di quaranta ore.
La Scuola superiore della magistratura ha pubblicato le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento il 01/02/2023 (Prot. 0001393-1.6).

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Ulteriori requisiti per l'iscrizione

Art. 356, comma 2

 

Ulteriore requisito per dimostrare di aver assolto gli obblighi di formazione è lo svolgimento di un tirocinio di durata non inferiore a sei mesi presso uno o più organismi, curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore a norma dell'articolo 15 della legge.
Il tirocinio, che deve essere autocertificato all'atto della richiesta di iscrizione all'Albo tenuto dal Ministero della Giustizia, può essere svolto anche in concomitanza con la partecipazione al corso di formazione e deve consentire l'acquisizione di competenze mediante la partecipazione alle fasi di elaborazione ed attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato fallimentare omologati, di verifica dei crediti e di accertamento del passivo, di amministrazione e di liquidazione dei beni.
I requisiti di onorabilità necessari sono i seguenti:

a) non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
c) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile o nel presente codice;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
4) alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
d) non avere riportato negli ultimi cinque anni una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dai singoli ordinamenti professionali.

Aggiornamento biennale obbligatorio
art. 356, comma 2

Costituisce condizione per il mantenimento dell'iscrizione l'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale di durata complessiva non inferiore a diciotto ore, acquisito presso uno degli ordini professionali ovvero presso una università pubblica o privata.

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Tenuta e aggiornamento dell'Albo
Art. 2 e 3, D.M. 75/2022

L'albo, tenuto con modalità informatiche, è istituito presso il Ministero della Giustizia che svolge i compiti di cui agli articoli 356 e 357 CCII.
E' suddiviso in due parti, una parte pubblica e una parte riservata.
Nella parte pubblica sono inseriti: i dati identificativi e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'iscritto, la sezione dell'albo nella quale è iscritto e l'eventuale ordine professionale di appartenenza.
Nella parte riservata sono inseriti: le comunicazioni relative ai provvedimenti adottati nei confronti degli iscritti per inadempienze ai doveri inerenti alle attività di gestione e di controllo nelle procedure previste dal Codice; le richieste di sospensione o cancellazione volontaria dall'albo e i provvedimenti di sospensione o cancellazione adottati, anche d'ufficio, dal responsabile. Possono accedere alla parte riservata dell'albo i magistrati, i dirigenti delle cancellerie che si occupano degli affari civili.
L'albo, il cui accesso ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, è inserito in uno spazio dedicato del sito internet del Ministero della giustizia, che si suddivide in un'area ad accesso libero e in un'area ad accesso riservato:

Contenuto della domanda e modalità d'invio
Art. 4, D.M. 75/2022

Nell'albo sono iscritti, su domanda, i soggetti che dimostrano di possedere i requisiti professionali e di onorabilità di cui all'articolo 356, commi 2 e 3, CCII.
La domanda deve contenere:
a) la specifica indicazione della sezione dell'albo per la quale richiede l'iscrizione;
b) nei casi previsti dall'articolo 358, comma 1, lettere a) e b), CCII:
1) la certificazione attestante l'albo professionale presso il quale è iscritto e la data di iscrizione;
2) la certificazione di non avere riportato negli ultimi cinque anni sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dall'ordinamento professionale di appartenenza;
3) la certificazione dell'ordine di appartenenza di essere in regola con i crediti formativi professionali di cui agli obblighi previsti dal programma di formazione del medesimo ordine. Per gli studi professionali associati e le società tra professionisti dette certificazioni devono concernere sia la persona fisica responsabile della procedura, sia il legale rappresentante della società tra professionisti o tutti i componenti dello studio professionale associato;
c) nei casi previsti dall'articolo 358, comma 1, lettera c), CCII, la documentazione comprovante le cariche ricoperte in società di capitali o società cooperative e dichiarazione che, nei confronti delle medesime società, non è stata aperta una procedura di liquidazione giudiziale. Devono essere allegati, in ogni caso, la visura camerale della società a favore della quale è stata prestata l'attività, la copia dell'atto di conferimento dell'incarico, in caso di nomina da parte dell'autorità giudiziaria, ed una sintetica relazione dell'amministratore o liquidatore in carica al momento della presentazione della domanda di iscrizione in ordine all'attività svolta dal richiedente all'interno della società;
d) la certificazione comprovante l'assolvimento degli obblighi formativi, di cui all'articolo 356, comma 2, primo e secondo periodo, CCII, previa frequenza dei corsi di formazione e aggiornamento definiti dalle linee guida generali elaborate dalla Scuola superiore della magistratura;
e) ogni altro documento idoneo a dimostrare il possesso dei requisiti di professionalità;
f) una dichiarazione di possesso dei requisiti di onorabilità;
g) l'indicazione della casella di posta elettronica certificata alla quale saranno effettuate le comunicazioni;
h) l'attestazione del pagamento del contributo di cui all'articolo 357, comma 2, CCII.
La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui di cui al comma 2, lettere b), c), primo periodo, d) e f), può essere presentata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettera c), secondo periodo, e di cui al comma 3, deve essere presentata mediante allegazione di copia conforme dell'atto giudiziario di nomina.
La domanda di iscrizione, sottoscritta con firma digitale, è presentata, unitamente agli allegati, in modalità telematica attraverso il portale

Il responsabile della tenuta dell'Albo verifica la sussistenza dei requisiti e ha facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Termini del procedimento d'iscrizione

Il Ministero della Giustizia deve concludere il procedimento d'iscrizione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.
Può, però richiedere, per una sola volta, l'integrazione della domanda o dei suoi allegati entro trenta giorni dal ricevimento della stessa. La richiesta di integrazione interrompe il decorso del termine, che inizia nuovamente a decorrere dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta.
Tutte le richieste e le comunicazioni sono effettuate con modalità telematiche.
Ai fini della prima iscrizione all'albo è richiesto il pagamento di apposito contributo di € 150. Per il mantenimento è dovuto, invece, un contributo annuo di € 50 da versare entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Normativa

Linee guida e FAQ

Circolari

Approfondimenti

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