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AGGIORNAMENTO 2025
L'albo dei CTU (consulenti tecnici e periti del tribunale)
Art. 13 disp. att. c.p.c. (Riforma Cartabia)
Il nuovo Elenco nazionale è destinato ai professionisti esperti chiamati a svolgere una importantissima funzione all’interno del processo civile, penale, tributario, sanitario e della navigazione, favorendo ove possibile, anche attraverso affinate strategia negoziali, la conciliazione della lite.
L’albo dei Consulenti tecnici per l’ambito civile e l'albo dei Periti per l’ambito penale identificano l’insieme dei tecnici di cui l'ufficio del Tribunale può avvalersi, essendo abilitati su richiesta ad assistere il giudice nella soluzione di singoli atti o durante tutto il processo.
Presso la sezione civile di ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici diviso in categorie e tenuto con modalità esclusivamente informatiche.
Con il D.M. 109/2023 il Ministero della Giustizia ha stabilite le ulteriori categorie dell'albo e i settori di specializzazione di ciascuna categoria. Con lo stesso decreto sono indicati i requisiti per l'iscrizione all'albo nonché i contenuti e le modalità della comunicazione ai fini della formazione, della tenuta e dell'aggiornamento del nuovo elenco nazionale.
Presso la sezione penale di ogni tribunale è istituito un albo dei periti diviso in categorie e tenuto con modalità esclusivamente informatiche.
Ai sensi dell'art. 22, commi 5, 6 e 7, D.L. 19/2024, le ulteriori categorie dell'albo e i settori di specializzazione di ciascuna categoria sono quelli introdotti con il D.M. 109/2023. Con lo stesso decreto sono indicati i requisiti per l'iscrizione all'albo nonché i contenuti e le modalità della comunicazione ai fini della formazione, della tenuta e dell'aggiornamento del nuovo elenco nazionale.
Presso il Ministero della giustizia è istituito un elenco nazionale dei consulenti tecnici, suddiviso per categorie e contenente l'indicazione dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, nel quale confluiscono anche le annotazioni dei provvedimenti di nomina.
Il nuovo elenco è stato introdotto dall'art. 4, comma 2, lett. g), del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149.
L'elenco è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico attraverso il portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia, per mezzo del quale è possibile procedere alla iscrizione e alla gestione dell'albo dei consulenti tecnici d'ufficio e all'albo dei periti presso il Tribunale.
Nell'albo sono sempre comprese le categorie indicate nell'allegato A, con i relativi settori di specializzazione.
> Allegato A
Ai settori di specializzazione della categoria medico-chirurgica si applica la tabella di equipollenza di cui all'allegato B.
> Allegato B
Per ciascun consulente, nell'albo sono indicati:
a) la categoria e il relativo settore di specializzazione;
b) il titolo di studio conseguito;
c) l'ordine o il collegio professionale cui è iscritto o, per le professioni non organizzate in ordini o collegi, la categoria del ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui è eventualmente inserito;
d) la data in cui il consulente ha iniziato a svolgere la professione, con riguardo alla specifica categoria e settore di specializzazione di appartenenza;
e) il possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione, acquisite anche mediante specifici percorsi
formativi;
f) il conseguimento di adeguata formazione sul processo e sull'attivita' del consulente tecnico;
g) il numero di incarichi conferiti e di quelli revocati.
Nell'ambito della categoria traduttori e interpreti e di quella della mediazione interculturale sono indicate, per ciascun consulente, le lingue straniere e gli eventuali dialetti locali conosciuti.

Possono essere iscritti nell'albo coloro che:
a) sono iscritti nei rispettivi ordini o collegi professionali, o ruoli, o associazioni professionali;
b) sono in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti*;
c) sono di condotta morale specchiata;
d) sono dotati di speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse**;
e) hanno residenza anagrafica o domicilio professionale ai sensi dell'articolo 16 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nel circondario del tribunale.
I professionisti devono essere iscritti nel rispettivo ordine o collegio professionale. Per le professioni non organizzate in ordini o collegi, il professionista deve essere iscritto nel ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalle camere di commercio o ad una delle associazioni professionali inserite nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, che rilasciano l'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci.
*Gli obblighi di formazione professionale continua sono quelli previsti dai rispettivi ordinamenti professionali o, per le professioni non organizzate in ordini o collegi, dall'associazione di cui all'articolo 2 della legge n. 4 del 2013 alla quale è iscritto l'aspirante iscritto.
**Il requisito della speciale competenza tecnica sussiste quando con specifico riferimento alla categoria e all'eventuale settore di specializzazione l'attività professionale è stata esercitata per almeno cinque anni in modo effettivo e continuativo. In mancanza, la speciale competenza tecnica è riconosciuta quando ricorrono almeno due delle seguenti circostanze: a) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari, purché l'aspirante sia iscritto da almeno cinque anni nei rispettivi ordini, collegi o associazioni professionali; b) possesso di adeguato curriculum scientifico, comprendente, a titolo esemplificativo, attività di docenza, attività di ricerca, iscrizione a società scientifiche, pubblicazioni su riviste scientifiche; c) conseguimento della certificazione UNI relativa all'attività professionale svolta, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato. Per la categoria medico-chirurgica, ai fini della speciale competenza tecnica rileva l'esercizio della professione successivamente al conseguimento del titolo di specializzazione. Per la specializzazione in medicina legale, non è richiesta la speciale competenza tecnica ed è sufficiente il possesso di uno dei seguenti requisiti: a) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari, purché l'aspirante sia iscritto da almeno cinque anni nei rispettivi ordini, collegi o associazioni professionali; b) possesso di adeguato curriculum scientifico, comprendente, a titolo esemplificativo, attività di docenza, attività di ricerca, iscrizione a società scientifiche, pubblicazioni su riviste scientifiche.
L'aspirante può essere iscritto, nell'ambito del medesimo albo, in più categorie o settori di specializzazione, quando soddisfa i requisiti previsti per ciascuno di essi.
La domanda di iscrizione deve essere effettuata telematicamente attraverso il portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia:
> Gestione Albi, elenchi CTU e altri ausiliari
Nella domanda di iscrizione all'albo l'aspirante indica, mediante dichiarazione sostitutiva, la categoria e il settore di specializzazione per i quali chiede l'iscrizione; le proprie generalità e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata; la formazione scolastica, universitaria e post-universitaria e i titoli di studio conseguiti; gli specifici percorsi formativi volti ad acquisire adeguate competenze nell'ambito della conciliazione, nonché sul processo e sull'attività del consulente tecnico; il curriculum scientifico; l'ordine, il collegio, l'associazione o la categoria del ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui è iscritto; la dichiarazione di non aver riportato condanne passate in giudicato, oppure l'indicazione delle condanne eventualmente riportate; la dichiarazione di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a suo carico, oppure l'indicazione dei procedimenti pendenti dei quali abbia conoscenza; la dichiarazione di non aver riportato negli ultimi cinque anni sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dall'ordinamento professionale di appartenenza; la dichiarazione di essere in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, con specifica indicazione dei crediti conseguiti, e con gli obblighi contributivi e previdenziali; l'attività professionale svolta, con particolare riguardo a quella degli ultimi cinque anni; la dichiarazione che i titoli e i documenti attestanti la formazione e l'attività professionale svolta prodotti in copia sono conformi all'originale; l'impegno a comunicare senza indugio ogni variazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata nonché ogni altra circostanza rilevante sopravvenuta.
Nella domanda di iscrizione nella categoria traduttori e interpreti e in quella della mediazione interculturale sono indicate le lingue straniere e gli eventuali dialetti locali conosciuti.
Le domande di iscrizione per i CTU possono essere presentate tra il 1° marzo e il 30 aprile e tra il 1° settembre e il 31 ottobre di ciascun anno. Il comitato si riunisce almeno due volte l'anno, e provvede entro centottanta giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione.
Per i Periti non sono previste specifiche finestre temporali per le nuove iscrizioni.
Il Ministero della Giustizia deve concludere il procedimento d'iscrizione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Può, però richiedere, per una sola volta, l'integrazione della domanda o dei suoi allegati entro trenta giorni dal ricevimento della stessa. La richiesta di integrazione interrompe il decorso del termine, che inizia nuovamente a decorrere dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta.
Tutte le richieste e le comunicazioni sono effettuate con modalità telematiche.
Ai fini della prima iscrizione all'albo è richiesto il pagamento di apposito contributo di € 150. Per il mantenimento è dovuto, invece, un contributo annuo di € 50 da versare entro il 31 gennaio di ciascun anno.
L'art. 22, commi 5, 6 e 7, D.L. 19/2024, ha introdotto nuove categorie relative all'albo dei periti. Di conseguenza la scadenza per i professionisti già iscritti è stata prorogata fino al 02.06.2024.
Normativa
Circolari

edizione 2024
edizione 2024
25 ore | 20 crediti formativi CNF
40 ore | 20 crediti formativi CNF
edizione 2024
edizione 2024
edizione 2024
50 ore | 20 crediti formativi CNF
40 ore | 2 attestazioni di competenza
55 ore | 20 crediti formativi CNF

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